Documentazione a corredo della fornitura (sul territorio italiano)
di porte resistenti al fuoco, pre-marcatura CE
(il presente titolo e' soggetto a controllo continuo: tutte le informazioni devono essere considerate attualizzate)
Il produttore delle porte deve fornire :
- per porte
omologate :
- dichiarazione di conformita'
- copia dell'atto di omologazione con le estensioni ammesse
- libretto di installazione, uso e manutenzione
- per porte di
dimensioni non elencate in omologazione :
- copia dell'atto di omologazione con le estensioni ammesse
- dichiarazione del produttore ai sensi dell'art.2 del decreto Ministero dell'Interno 20 aprile 2001
- libretto di installazione, uso e manutenzione
Il produttore
non è tenuto all'esibizione del rapporto di prova per prodotti omologati o marcati CE.
L'esibizione del rapporto di prova e' previsto solo nei casi di prodotti certificati resistenti al fuoco secondo altre regole (circolare n.91/1961 o altri metodi di prova).
Riferimenti :
- decreto Ministero dell'Interno 21 giugno 2004

- art.7, comma 1, sub a), b), c)
- allegato C, comma 2
- decreto Ministero dell'Interno 20 aprile 2001

(
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